Avvocato Domenico Esposito
 

               
REVOCATORIA ORDINARIA CONCEDIBILE ANCHE NEL CASO DI DOPPIA ALIENAZIONE DEL BENE

Il tribunale di Verona, in composizione collegiale, con ordinanza in materia di sequestro ante causa, ha stabilito che il provvedimento cautelare deve essere disposto anche anteriormente alla proposizione della domanda di revocatoria, poiché:

- pur osservandosi che l’art. 2905 c.c. dispone che «il creditore può chiedere il sequestro conservativo dei beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile», si deve ritenere che, con questa disposizione, «il legislatore abbia inteso non già dar vita a un misura cautelare speciale per l'ipotesi di esercizio dell'azione revocatoria, ma estendere a questa ipotesi l'istituto del sequestro cosi come disciplinato dalle norme ordinarie del codice di procedura civile»;

- secondo una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, in caso contrario «la disciplina della materia cautelare risulterebbe irragionevolmente monca, esponendosi a dubbi di costituzionalità per violazione dell'art. 3 e dell' art. 24 della Costituzione, perché priverebbe ricorrente della tutela cautelare ordinariamente concessa in tutti gli altri casi, esponendolo al rischio che il terzo acquirente del bene lo alieni nelle more dell'iscrizione a ruolo della causa, dopo la notificazione dell'atto di citazione, nel tempo necessario per il rilascio - successivo - del provvedimento cautelare».

- infine, nell'attuale struttura del processo cautelare «non esistono più le esigenze di tutela del terzo che si sarebbero potute prospettare prima dell'introduzione, nel 1990, del c.d. procedimento cautelare uniforme, quando il sequestro conservativo, una volta concesso, creava un vincolo che permaneva fino a che la domanda di convalida dello stesso non fosse stata rigettata con sentenza passata in giudicato, ovvero, sempre con sentenza passata in giudicato, non fosse stata dichiarata l'insussistenza del diritto cautelato, salva la previsione dell'ultimo comma dell'abrogato art. 683 c.p.c. (....) - attualmente, dopo la riforma del processo cautelare, le garanzie offerte al resistente sono tali da rendere assolutamente minimi i danni che potrebbero discendere dall'erronea adozione di un provvedimento cautelare ante causam, posto che esso può essere successivamente revocato e modificato (art. 669 decies c.p.c.); che è reclamabile (art. 669 terdecies c.p.c.)»

Il fumus boni juris é stato individuato:

- nella sproporzione tra i corrispettivi delle due cessioni delle quote;

- nel fatto che i sub acquirenti siano parenti stretti della cedente e già in parte acquirenti delle altre quote sociali della;

- nella dispersione del patrimonio ddella cedente;

- nella concentrazione nel tempo degli atti di trasferimento;

- nella prossimità degli atti di trasferimetno alla sentenza che disponeva il diritto del qui creditore a ricevere in restitutizione la somma mutuata;

- nella circostanza che una società, pendente la domanda revocatoria, abbia ottenuto un finanziamento bancario, ipotecando i propri beni immobili, a favore di di soggetto, figlia della debitrice iniziale, che rivestiva, contemporaneamente, la qualità di legale rappresentante della società mutuataria e di quella terza datrice di ipoteca;

- dal fatto che le giustificazioni addotte a sostegno della sovraindicata discrasia (valore nominale della prima cessione e valore rivalutato della seconda a sequito del pagamento dei mutui e della rivalutazione delle quote) non sono state provate con documentazione attendibile documentazione e rappresentativa nel dettaglio del quadro patrimoniale e finanziario di riferimento;

- Nella mancata esposizione della genesi dei singoli affari da parte dei protagonisti della vicenda.

 

 

TRIBUNALE CIVILE DI VERONA

Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati:
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a scioglimento della riserva, assunta all'udienza del 18 giugno 2009, nel procedimento cautelare nr. …………….., promosso con reclamo, depositato il 12 giugno 2009, da L.V. nei confronti della Società I.S.M. s.r.l., C.A., Società R.A. s. a. s., Società R.C. s. a. s., F.G., G.D., G.L., G.R., G. F., M.M., Società R.P.S.M.  s.a.s , ha emesso la seguente

ORDINANZA

Rilevato che:

- con ricorso, depositato il 15 gennaio 2009, L.V. chiedeva innanzi al Tribunale di Verona il sequestro conservativo dei seguenti beni, fino alla concorrenza del debito di quest'ultima su una pluralità di beni (quote dell'Società I.S.M. s.r.1.; utili del Società R.C. s.a.s. di G.L. & C.; utili del Società R.P.S.M. di G.L. & C.; utili del Società R.A. di G.D. & C.; quote spettanti alle socie G. in sede di liquidazione delle suindicate società di persone ), avendo dedotto che egli, avendo mutuato nel 1985 a quest'ultima la somma di lire 50 milioni, senza mai averne conseguito la restituzione, aveva ottenuto dalla Corte d'Appello di Venezia, prima la sentenza parziale 243/2000, che aveva dichiarato ii diritto alla restituzione del prestito, e poi la sentenza definitiva 1812 del 30 settembre 2002, che aveva quantificato il dovuto in euro 153.447,96, oltre agli interessi convenzionali ed accessori; che, nonostante vari solleciti di pagamento, egli nulla aveva ricevuto, essendosi resa C.A. irreperibile ed essendosi spogliata di tutti i suoi beni, cedendoli in blocco, a prezzi irrisori, dopo ii sorgere del debito ed in concomitanza al deposito della sentenza, alle figlie e socie G.L., D. e Roberta, nonché ad un altro socio M.M.; che, con quest'ultimo, la C. aveva stipulato un preliminare di compravendita dell'unico bene immobile a lei intestato; che, dopo il deposito della sentenza della Corte d'Appello, C.A. aveva ceduto a M.M., al prezzo di euro 5.202, tutte le quote di sua proprietà dell'Società I.S.M. s.r.1.; che, a seguito dei predetti fatti, egli aveva citato innanzi al Tribunale di Verona C.A., M.M. e la Società I.S.M. in azione revocatoria ordinaria e risarcimento dei danni nonché M.M. e C.A. in azione di simulazione del contratto preliminare di compravendita; che in detta causa era stata richiesta anche la revocatoria ordinaria di alcune altre cessioni di quote riguardanti le società C. s.a.s., Società R.P.S.M. s.a.s. e Società R.A. s.a.s., effettuate da C.A. a G.L., G.R. e G. F.; che, dopo quest'ultima seconda cessione, era stata presentata richiesta di sequestro conservativo in corso di causa delle quote che erano originariamente in proprietà di Ada C., che era stata respinta, perché nella causa di merito non era stata proposta domanda revocatoria della seconda vendita tra M. e G.-G., da esperire a seguito dell'accoglimento della istanza in oggetto;

- con decreto, inaudita altera parte, datato 2 febbraio 2009, il giudice della cautela, in parziale accoglimento del ricorso, autorizzava il ricorrente al sequestro delle quote della società I.S.M. s.r.l. fino alla concorrenza della somma di euro 153.447, 96, nominando custode il medesimo L.; con istanza, datata 17 febbraio 2009, proposta da L.V. nei confronti di M.M., Società I.S.M. s.r.l., C.A., G.L., G.D., Girel.li Roberta, Società R.C. s.a.s., Società R.P.S.M. s.a.s. , Società R.A., G. F. e F.G. chiedeva l'estensione del sequestro fino all'ammontare della somma dovuta al momento del pagamento o quantomeno in quella di euro 751.990,1 1, dovuta al primo gennaio 2009 nonché l'estensione del sequestro agli utili del Società R.C. per euro 2.748; euro 14.077 per il Società R.P.S.M. per euro 14.077 e del Società R.A. per euro 51.419; agli utili dell'Società I.S.M. ed ai canoni di locazione percepiti dal Società R.C., essendo detti utili liquidi e determinabili ; l'estensione del sequestro al fabbricato di proprietà dell'Società I.S.M. in Verona; l'estensione del sequestro delle quote ed ai beni che spetteranno alle socie G. in sede di liquidazione delle società di persone ; la sostituzione del provvedimento di sequestro con provvedimento d'urgenza, con il quale ordinare l'immediato pagamento delle somme;

- si costituiva M. M. ed, in comparsa di risposta, chiedeva la revoca del decreto autorizzativo di sequestro conservativo concesso inaudita altera parte, avendo dedotto che egli era creditore di C.A. in forza della sentenza della Corte d'Appello di Venezia nr. 1812 del 30 settembre 2002, che aveva riformato la sentenza del Tribunale di Verona che lo aveva visto soccombente in primo grado; che, in corso d'appello, era stata emessa dalla Corte sentenza parziale che aveva parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Verona, condannando C.A. al pagamento di un modesto importo; che, con atto di citazione, datato 8 marzo 2007, L.V. aveva convenuto in giudizio M.M., oltre ad altri, per l'accertamento della simulazione dell'atto di cessione quota tra M.M. e C.A. relativo alla società Immobiliare S.M. s.r.l. o altenativamente la revocatoria ordinaria dell'atto; che iscritta a ruolo la causa, Lorenzo aveva proposto primo ricorso per sequestro conservativo, in data 6 aprile 2007, con il quale si era chiesto ii sequestro delle quote della Società I.S.M. s.r.l. ( all'epoca parzialmente di proprietà di M.M. per acquisto del 51% in data 18 ottobre 2002 ); detto sequestro era stato respinto per difetto di fumus boni juris; che egli aveva proposto secondo atto di citazione, datato 20 giugno 2007, con il quale aveva citato nuovamente tutte le parti già in causa nr. ……….. ed avendo proposto le medesime domande, soltanto includendo ulteriori soggetti, causa riunita alla causa nr. ……………. pendente; che L. aveva proposto secondo ricorso per sequestro nelle cause riunite con il quale aveva chiesto nuovamente sequestro della quota di M.M. (51%) ceduta agli altri soci della società stessa con atto del 16 ottobre 2007 che egli aveva acquistato ben cinque anni prima; ricorso anch'esso rigettato; che egli non aveva con C.A., alcun rapporto di parentela, ne di amicizia o frequentazione sporadica e neppure con le sue figlie, tutte persone conosciute in occasione della compravendita delle quote della s.r.1.; che egli era industriale proprietario di un'azienda che si occupava di affari anche nel settore immobiliare;

- si costituivano C.A., G.L., G.D., G.F.,  Società I.S.M. s.r.1., società R.P.S.M. s.a.s., Società R.C. s.a.s. ed, in comparsa di risposta, chiedevano la revoca del provvedimento di sequestro conservativo, concesso in data 3 febbraio 2009, inaudita altera parte, a carico di G. F., G. L. e G.R., il rigetto di ogni altra e diversa istanza di sequestro nei confronti dei convenuti, perché infondata; condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, avendo dedotto che L. aveva omesso nel ricorso per sequestro conservativo di riferire dell'esistenza della originaria causa, (R.G. …………..) e soprattutto del fatto che in ordine al sequestro delle quote cedute da C.A. a M.M. il giudice della predetta causa si era già pronunciato con ordinanza di rigetto del 27 maggio 2007, attesa la assoluta mancanza di prova anche indiziaria di una compartecipazione del M. ai danni del L., imprescindibile per la sussistenza della inopponibilità della cessione della quota ex art. 2901 c.c..; che il decreto di sequestro era illegittimo per violazione del disposto di cui all'art. 669 septies c.p.c. perché la domanda cautelare svolta dal Lorenzo per la cessione di quota del 14 dicembre 2007, nella sostanza, era la stessa domanda cautelare che il ricorrente aveva proposto contro la cessione del 18 ottobre 2002 ; che il L. non aveva reclamato l'ordinanza di rigetto del 29 maggio 2007, assumendo quindi la stabilità "; che il decreto di sequestro era illegittimo per la mancanza dei presupposti del fumus e del periculum in ordine alla domanda cautelare in oggetto; che l'assenza del fumus nella cessione del 18 ottobre 2002 comportava l'assenza ditale elemento anche in quella del 14 dicembre 2007; che la cessione era avvenuta tre mesi dopo che in data 25 settembre 2007 il Tribunale aveva respinto l'istanza di sequestro per la cessione del 2002, con conseguente esclusione della mala fede da parte dei sub acquirenti;

- con ordinanza, datata 8 aprile 2009, il Giudice della cautela revocava il decreto emesso inaudita altera parte in data 3 febbraio 2009 e condannava il ricorrente a rifondere ai resistenti le spese del procedimento;

- con reclamo, depositato il 29 aprile 2009, L.V. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Verona la Società I.S.M. s.r.l., C.A., G.L. e R., Società R.C. s.a.s. , Società R.P.S.M. s.a.s., Società R.A., G. F., M.M., G.D. e M.M., insistendo nella richiesta di sequestro, avendo rilevato che non si era citata la prima istanza di sequestro sia per semplificare la narrativa sia perché irrilevante; che, quando M. aveva acquistato il 51% delle quote dell'Immobiliare, egli era consapevole del pregiudizio delle ragioni del creditore della cedente, sapendo che il valore delle quote ( 600.000 euro) era ben superiore ad euro 5.200 pagati; che C. aveva contestualmente ceduto le quote di 4 società, con operazioni iscritte nei pubblici registri, perfettamente conoscibili da M.; che l'Società I.S.M. aveva ottenuto un finanziamento bancario ed ipotecato i suoi beni immobili mentre era convenuta nella causa per revocatoria; che la liquidazione delle spese legali era sproporzionata rispetto all'attività svolta dai difensori ed all'effettiva durata del procedimento.

- si costituivano la Società I.S.M. s.r.1., Società R.C. s.a.s., R. P. S. M. s.a.s., C.A., G. L., rilevando, che ii fatto che ii M. fosse stato ritenuto, sulla base dell'ordinanza di rigetto della prima istanza di sequestro, non reclamata, inconsapevole del pregiudizio che sarebbe toccato al L., da un lato, faceva salvo il suo acquisto, e dall'altro, ne rendeva immune da censure la successiva alienazione, in quanto la mancanza iniziale del consilium fraudis rendeva libero l'acquirente di ritrasferire la medesima quota senza ombre di censure, avendola egli lecitamente acquistata; che gli ulteriori motivi di censura non costituivano elementi di novità rispetto al primo cautelare Si da consentirne la riproposizione.

- si costituiva M.M. ed, in comparsa di risposta, chiedeva ii rigetto del reclamo, avendo dedotto che non essendo stato ritenuto fondato il sequestro delle quote relativo alla vendita del 2002 non poteva che essere infondato sequestro relativo alla vendita del 2007; che non vi era la prova che Patto arrecasse danno alle ragioni dei creditori e che avesse partecipato in maniera dolosa alla preordinazione dello stesso; che nulla di diverso era stato riproposto in riferimento al secondo ricorso per sequestro; che ii corrispettivo della prima vendita riguardava ii valore nominale, mentre nella seconda ii valore nominale dopo il pagamento dei mutui e la rivalutazione delle quote.

Ritenuto che:

è ammissibile la presente domanda di sequestro conservativo, ante causam, svolta anche nei confronti dei sub - acquirenti, G. F., G.L. e G.R., riguardo alla cessione di quota, della Società I.S.M. s.r.l., prima ceduta, in data 18 ottobre 2002, dalla debitrice (del L.), C. A., al prezzo convenuto di euro 5.202,00, a M.M. e, poi riceduta al prezzo pattuito di euro 600.000,00, da quest'ultimo ai suddetti sub-acquirenti, in data 14 dicembre 2007, e cioè in epoca successiva alle domande giudiziali, proposte dal creditore L. (giusto contratto di mutuo, datato 23 gennaio 1985) nei confronti dei terzi acquirenti e dirette alla declaratoria di simulazione o di revocatoria ordinaria degli atti di trasferimento posti in essere da C. A. nell'anno 2002, in prossimità del deposito della sentenza definitiva della Corte d'Appello di Venezia, che aveva quantificato il credito attoreo, non risultando impugnata giudizialmente la cessione della quota predetta da M.M. ai suindicati sub acquirenti;

le ulteriori istanze di sequestro, concernenti i protagonisti degli altri atti di trasferimento, già impugnati, nei due giudizi di merito, riuniti in un unico procedimento, in corso, innanzi al Tribunale di Verona e prospettate nell'alveo della presente fase cautelare ante causam non risultano, invece, ammissibili, perché esse vanno trattate nel suddetto giudizio di merito, luogo naturale di cognizione anche delle relative istanze cautelari;

l'art. 2905 c.c. dispone che «il sequestro può essere chiesto anche nei confronti del terzo acquirente dei beni del debitore, qualora sia proposta l'azione per far dichiarare l'inefficacia dell'alienazione»;

il tenore letterale della norma ha indotto parte della giurisprudenza a ritenere che quel provvedimento possa essere concesso solo dopo che «sia proposta l'azione per far dichiarare l'inefficacia dell'alienazione» e non anche, come nel caso di specie, prima (cfr Tribunale Napoli, 5 luglio 2000, in Giur. it. 2001, 2078, e Tribunale Milano, 30 agosto 1996, in Foro it. 1997, I, 1270, che ritiene questo limite vigente pur dopo l'introduzione della disciplina del c.d  procedimento cautelare uniforme, ad opera della legge 26 novembre 1990, n.353);

altra parte della giurisprudenza ritiene, invece, che, dopo le riforme di cui alla citata legge 353/1990, il sequestro in questione possa chiedersi anche ante causam (cfr Tribunale Roma, 20 giugno 2000, in Giur. merito 2001, 935; Trib. Catania 21 gennaio 2004, in Foro It., 2004, I, 1259).;

secondo detto orientamento, che merita condivisione, il citato art. 2905 c.c., privilegiando l'esegesi logico-sistematica del combinato disposto degli artt. 2905 c.c., 669 ter e 669 quaterdecies c.p.c., va interpretato in maniera da ritenere possibile la richiesta e l'adozione della misura cautelare in questione anche prima che sia stata proposta la domanda alla quale la cautela richiesta é funzionale;

infatti, per un verso, con riferimento ai rapporti fra una legge che potrebbe ipotizzarsi come speciale, anteriore (art. 2905 c.c.), e una certamente generale, posteriore (artt. 669 bis e segg. c.p.c.), va osservato che l’art. 2905 c.c. dispone che «il creditore può chiedere il sequestro conservativo dei beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile», con ciò dovendosi ritenere che ii legislatore abbia inteso non già dar vita a un misura cautelare speciale per l'ipotesi di esercizio dell'azione revocatoria, ma estendere a questa ipotesi l'istituto del sequestro cosi come disciplinato dalle norme ordinarie del codice di procedura civile;

per altro verso, come è stato fondatamente opinato in dottrina, ove si desse rilievo esclusivo alla lettera dell'art. 2905 c.c. e si ritenesse inammissibile un ricorso cautelare ante causam, la disciplina della materia qui in discussione risulterebbe irragionevolmente monca, esponendosi a dubbi di costituzionalità per violazione dell'art. 3 e dell' art. 24 della Costituzione, perché priverebbe ricorrente della tutela cautelare ordinariamente concessa in tutti gli altri casi, esponendolo al rischio che ii terzo acquirente del bene lo alieni nelle more dell'iscrizione a ruolo della causa, dopo la notificazione dell'atto di citazione, nel tempo necessario per il rilascio - successivo - del provvedimento cautelare.

- infine, come pure osservato in dottrina, non possono condividersi le osservazioni del Tribunale di Napoli, 5 luglio 2000, sopra citata, che giustifica la ricostruzione di una struttura endo-processuale del sequestro ex art. 2905 c.c. con considerazioni relative alle esigenze di difesa del terzo acquirente;

- rispetto all'attuale struttura del processo cautelare, infatti, non esistono più le esigenze di tutela del terzo che si sarebbero potute prospettare prima dell'introduzione, nel 1990, del c.d. procedimento cautelare uniforme, quando il sequestro conservativo, una volta concesso, creava un vincolo che permaneva fino a che la domanda di convalida dello stesso non fosse stata rigettata con sentenza passata in giudicato, ovvero, sempre con sentenza passata in giudicato, non fosse stata dichiarata l'insussistenza del diritto cautelato, salva la previsione dell'ultimo comma dell'abrogato art. 683 c.p.c.;

- in quel contesto normativo, forse, poteva ipotizzarsi come legittimo, nella valutazione degli opposti interessi da tutelare, disporre in via prudenziale la previa instaurazione del giudizio di merito;

- attualmente, dopo la riforma del processo cautelare, le garanzie offerte al resistente sono tali da rendere assolutamente minimi i danni che potrebbero discendere dall'erronea adozione di un provvedimento cautelare ante causam, posto che esso può essere successivamente revocato e modificato (art. 669 decies c.p.c.); che è reclamabile (art. 669 terdecies c.p.c.);

Atteso che:

- nel merito, la detta domanda di sequestro, così sovra circoscritta, è fondata e merita accoglimento;

- l'ultimo comma dell'art. 2901 c.c. regola l'ipotesi che il bene oggetto dell'atto pregiudizievole sia venduto dal terzo acquirente ad altri sub acquirenti. La possibilità di impugnare l'acquisto del terzo sub acquirente e, quindi, legata alla revocabilità del primo atto dispositivo;

in tema di azione revocatoria l'effetto della pronuncia di inefficacia dell'atto nei confronti del terzo subacquirente resta subordinata all'accertamento della semplice conoscenza della situazione illegittima creata dall'alienante (arg. ex art 2901, ultimo comma, cod. civ.);

in particolare, se il terzo contraente ha a sua volta alienato il bene, gli effetti della revocatoria non si estenderanno ed il sub acquirente fatto salvo il proprio acquisto nei confronti del creditore che agisce in revocatoria solo se, sul piano soggettivo, egli era in buona fede al momento della conclusione del contratto, nel senso che ignorava la fraudolenza dell'atto di disposizione iniziale, e, sul piano oggettivo, se il contratto era a titolo oneroso;

con ordinanza, datata 29 maggio 2007, il Giudice di merito, (nell'alveo della domanda di simulazione o revocatoria ordinaria degli atti di cessione delle quote di cui la C. era titolare nella Società R.C. s.n.c. di C.A. & C., nella Società I.S.M. srl, nella società R. P. S. M. s.a.s., nella societa R. A. s.a.s. di F.G. & C.) ha rigettato la domanda di sequestro conservativo di alcuni immobili, delle quote sociali e dei canoni di locazione, rilevando che era da escludersi che le predette quote fossero assoggettabili a sequestro conservativo; che riguardo alle quote della Soc. Società I.S.M. srl a favore di M., allo stato, non era ravvisabile il fumus boni juris, in particolare, con riferimento all'elemento soggettivo dell'acquirente, trattandosi di atto a titolo oneroso, non essendo stati, altresì, forniti adeguati elementi indiziari a conferma dell'asserita simulazione dell'atto;

con ordinanza, datata 3 novembre 2008, il Giudice di merito ( con riferimento alla domanda di simulazione o revocatoria ordinaria dell'atto di cessione delle quote dell'Società I.S.M. srl di cui la C. era titolare nonché alla domanda di risarcimento dei danni) ha respinto ulteriore domanda di sequestro conservativo per la parte corrispondente alla percentuale delle quote già di proprietà di C.A. dell'immobile della Società I.S.M. s.r.l. e delle quote della Società I.S.M. oggetto di cessione da M.M. a favore di G.L., R. e G. F., avendo rilevato, in particolare, che, riguardo alle quote oggetto di cessione da M. a G. e G., la mancata proposizione della domanda di inefficacia dell'atto di cessione sarebbe stata ostativa all'accoglimento dell'istanza cautelare, risultando inammissibile, perché nuova, la richiesta di considerare la richiesta di sequestro in oggetto come istanza di sequestro ante causam;

- avuto riguardo al sovra descritto quadro normativo ed alle suindicate vicende processuali, va osservato che, se è vero che la presente azione cautelare nei confronti dei sub acquirenti presuppone l'accertamento dell'inefficacia della cessione di quota a monte e cioè di quella intercorsa tra C. A. e M. M., è altrettanto certo che la reiezione da parte dell'istanza di sequestro conservativo concernente l'inefficacia di quest'ultima cessione, per difetto del fumus boni juris, "in particolare, con riferimento all'elemento soggettivo dell'acquirente, trattandosi di atto a titolo oneroso, non essendo stati, altresì, forniti adeguati elementi indiziari a conferma dell'assenta simulazione dell'atto", non impedisce la riproposizione della domanda di sequestro concernente la cessione a valle, in quanto il successivo atto di cessione di quota tra M.M. e i sub acquirenti si pone come un fatto sopravvenuto, che come tale legittimerebbe la riproposizione dell'istanza cautelare originaria, disvelando esso, in modo espresso ed inequivoco, della cessione a monte vuoi il dato dell'irrisorietà del corrispettivo vuoi il dato finalistico della medesima;

- l'enorme sproporzione tra di due corrispettivi delle cessioni della quota in oggetto ed il fatto che i sub acquirenti siano parenti stretti della C. A., già in parte acquirenti delle altre quote sociali della madre sono elementi che, uniti alla manifesta dispersione del patrimonio di quest'ultima, avvenuto tramite atti di trasferimento concentrati in un breve periodo di tempo, manifestano all'apparenza non soltanto il carattere artificioso della cessione della quota a M.M., ma altresì colorano di fittizietà e strumentalità la complessiva operazione economica di dismissione dell'intero patrimonio della C., effettuata in prossimità della determinazione finale del debito di quest'ultima nei confronti del L. operata dalla sentenza della Corte d'Appello di Venezia;

- inoltre la circostanza che la Società I.S.M. nel periodo di pendenza della domanda revocatoria abbia ottenuto un finanziamento bancario (ed ipotecato i suoi beni immobili) a favore di G. L., nella qualità di legale rappresentante della P. R. S. M. s.a.s., come da documentazione, in atti, costituisce un ulteriore tassello sintomatico della sovraindicata artificiosità;

- peraltro le giustificazioni da parte del M. addotte a sostegno della sovraindicata discrasia (il corrispettivo della prima cessione riguarderebbe valore nominale, mentre la seconda concernerebbe si ii valore nominale dopo pagamento dei mutui e la rivalutazione delle quote) rimangono mere enunciazioni generiche ed astratte, perché prive di attendibile documentazione rappresentativa nel dettagli del diacronico quadro patrimoniale e finanziario di riferimento;

- in ultimo, né il M. né la C. né i sub acquirenti nulla hanno riferito in dettaglio sulla genesi dei rispettivi affari;

- peraltro, appare fondato ed attuale nel caso in oggetto il periculum in mora, che, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, può desumersi sia da elementi oggettivi riguardanti la consistenza del patrimonio del debitore e sia da elementi soggettivi emergenti da circostanze che rendono verosimile timore del creditore di perdere la garanzia del credito;

- la giurisprudenza di legittimità da tempo insegna che, in materia di azione revocatoria, l'"eventus damni" può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore (ad esempio, conseguente alla dismissione dei beni), ma anche ad una variazione qualitativa (ad esempio, conseguente alla conversione del patrimonio in danaro) (Cass n. 4578/98; 15265/06), perché l'atto di disposizione del debitore determina in tal caso maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito (Cass. 3470/07; 7767/07) e può comprometterne la fruttuosità (Cass 15880/07);

- onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, è quello di provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass 5972/05; 11471/03);

- non v'è dubbio, nella fattispecie in esame, che le cessioni delle proprie quote di plurime società effettuate dalla debitrice C.A., alle proprie figlie e socie ed ad un altro socio M.M., nonché la stipula del preliminare di compravendita dell'unico immobile a lei intestato, nel periodo ottobre- dicembre 2002, e cioè in prossimità del deposito della sentenza della Corte d'Appello di Venezia, abbia messo a rischio anzi pregiudicato la garanzia generica della debitrice ( sul punto nulla risulta dedotto dalla C. in proposito);

- la nuova cessione tra M.M. ed i sub acquirenti determina una maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione del credito attoreo, potendo comprometterne la fruttuosità, in quanto, attraverso detta cessione, la quota in oggetto trasmigra nella piena disponibilità di terzi estranei al giudizio di merito in corso, con conseguente pericolo di una nuova alienazione da parte di questi ultimi;

- appare, in ultimo, fondato ed attuale nel caso in oggetto anche il fumus boni juris;

- in tema di condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, (come nella specie) è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo ditale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") ne' la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore. Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore ("eventus damni"), è, poi, sufficiente che l'atto di disposizione del debitore renda più difficile la soddisfazione coattiva del credito, sicché anche la "trasformazione" di un bene in un altro che sia meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del danaro, realizza il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di' una futura azione esecutiva ( Cass. nr. 7262 del 1 Giugno 2000);

- sia l'azione revocatoria ordinaria, sia la c.d. "revocatoria risarcitoria" (e cioè la domanda volta ad ottenere la condanna al risarcimento del terzo che, dopo avere acquistato un bene dal debitore altrui, lo abbia rivenduto a terzi, sottraendolo così all'azione revocatoria) possono essere proposte non solo da chi al momento dell'atto dispositivo era già titolare di un credito certo ed esigibile, ma anche dal titolare di un credito contestato o litigioso. Ne consegue che in quest'ultima ipotesi, quand' anche l'accertamento definitivo del credito avvenga in sede giudiziale successivamente alla stipula dell'atto pregiudizievole per il creditore, quest'ultimo per ottenere l'accoglimento della propria domanda revocatoria deve provare unicamente la "scientia fraudis" del terzo (anche mediante presunzioni) e non anche il "consilium fraudis".( Cass. nr. 1968 del 27 gennaio 2009);

- nella fattispecie in esame, la conoscenza o la conoscibilità da parte dell'alienante, acquirente e sub acquirenti del pregiudizio, in termini di scientia damni, si trae, all'evidenza, dalla irrisorietà del corrispettivo della prima cessione di quota e dalla sovraindicata artificiosità dell'intera complessiva operazione nonché dal legame di stretta parentela che lega i protagonisti della vicenda che sono, peraltro, anche i protagonisti delle altre cessioni di quota e delle vicende giudiziarie a queste ultime collegate;

- in ordine poi all'ammontare del credito del L. da tutelare, gli artt. 2901 cod. civ. e 671 cod. proc. civ. non prescrivono che ii provvedimento di sequestro conservativo debba contenere, tra l'altro, l'indicazione dell'ammontare del credito per il quale la misura cautelare viene autorizzata, ma, ove ii provvedimento cautelare contenga tale indicazione, attuazione del sequestro non potrà avvenire se non entro ii limite indicatovi (Cass. nr. 7218 del 5 agosto 1997);

- va, quindi, in riforma dell'ordinanza, datata 8 aprile 2009, autorizzato L.V. a procedere al sequestro conservativo delle quote della Società I.S.M. s.r.l. in relazione al credito di quest'ultimo, cosi come analiticamente fissato nella sentenza della Corte d'Appello di Venezia, nr. 2524/95 R.G., emanata in data 30 settembre 2002, nominando custode delle stesse il dott. ......................;

- che vanno individuati i criteri ed i limiti della custodia, in forza dell'applicazione analogica dell'art. 676 c.p.c.;

- il custode deve essere incaricato di compiere tutte le attività ordinarie richieste dalla titolarità delle quote sequestrate ( tra cui ovviamente l'esercizio del diritto di voto come previsto dal combinato disposto degli artt. 2352 e 2471 bis c.c.;

- spese di lite al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa, nella contumacia di G.D. e F. M., in integrale riforma dell'ordinanza emessa in data 8 aprile 2009, autorizza L.V. a procedere al sequestro conservativo delle quote della Società I.S.M. s.r.1., con sede in ………………….. cosìÌ come individuate quota nominale di euro 2.346 00 ceduta da M. M. a G.L.; quota nominale di euro 2.244,00 ceduta da M.M. a G.R.; quota nominale di euro 612,00 ceduta da M. M. a G. F.; quote le predette già cedute a M.M. da C.A.; nomina custode delle stesse il dott. …………………. ; spese di lite al definitivo; manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Verona il 18 giugno 2009.